News, normativa e prassi della green economy
+39 392 988 6613

Decreto Agrisolare 2023

Di cosa si tratta e cosa finanzia?

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio il nuovo decreto del Ministero dell’Agricoltura che finanzia il Parco Agrisolare 2023, ovvero gli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il contributo al Fotovoltaico su tetti agricoli ammonta all’80% di contributo a fondo perduto per le imprese agricole di produzione primaria o di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti dell’autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso nel caso di aziende in forma aggregata (circa 700 milioni di euro). È previsto il finanziamento in misura minore anche per imprese che trasformano i prodotti agricoli in non agricoli e per impianti che non rispettano il limite dell’autoconsumo.

Il vantaggio più grande è per le imprese agricole di produzione primaria.

Più precisamente si distinguono quattro casi possibili:

  1. se la tua impresa è del settore della produzione agricola primaria, lo Stato finanzia l’80% il costo dell’impianto fotovoltaico nei limiti dell’autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso se la tua azienda si aggrega ad altre- Fondo stanziato 693.031.470,19 euro;
  2. se la tua impresa è del settore della trasformazione di prodotti agricoli lo Stato finanzia l’80% per un importo pari a 150 milioni di euro;
  3. se la tua impresa fa parte delle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, lo Stato finanzia fino al 65% se si rispettano tutte le condizioni previste, per un importo pari a 75 milioni di euro;
  4. se, infine, la tua impresa appartiene al settore delle imprese del settore della produzione agricola primaria, lo Stato finanzia fino al 65%, se si rispettano tutte le condizioni previste, impianti fotovoltaici senza il limite dell’autoconsumo per un importo pari a 75 milioni di euro.

Il nuovo decreto rivede, rispetto al passato, non soltanto le aliquote di contributo a fondo perduto ma anche i massimali di spesa e la potenza installabile. 

È possibile realizzare impianti fotovoltaici a partire da 6kWp fino ad un massimo di 1.000 kWp finanziati nel limite di 1.500€ per kWp

È possibile dotarsi di sistemi di accumulo per una spesa ammissibile pari a 100.000 € finanziati nel limite di 1.000€ per kWh

Non solo: qualora vengano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30.000€

Cosa si intende per autoconsumo?

Se si fa riferimento alla singola azienda, per autoconsumo si intende ciò che segue: qualora un’azienda agricola realizzi l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Lavori accessori

Il decreto finanzia anche  la rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): tali lavori devono interessare il tetto su cui verrà installato l’impianto e vengono finanziati nel limite di 700,00€/kWp.

Soggetti beneficiari

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; 

d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Cosa finanzia?

Oltre all’impianto fotovoltaico, nei limiti massimali previsti, le spese di connessione alla rete elettrica nazionale, le spese di progettazione, le asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi.

Come si procede

La richiesta di contributo è a sportello e verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Il Soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalità e nei termini fissati nei Provvedimenti e nell’Avviso di cui all’articolo 13 del presente Decreto, esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.  Nel Bando di prossima pubblicazione è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.  Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai Soggetti beneficiari o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.

Il Soggetto attuatore, Gestore Servizio Energetici (G.S.E. in breve) procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei Provvedimenti.  Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell’articolo 7, il Soggetto attuatore provvede a redigere l’elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero

L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento.

Lascia un commento