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Portale Enea, il nuovo adempimento per gli impianti fotovoltaici. In scadenza le dichiarazioni per gli impianti 2018.

Dal 21 novembre 2018 è attivo un portale informatico gestito dall’ENEA che dovrà raccogliere le comunicazioni relative ai lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico effettuati nel corso del 2018. A quali lavori ci si riferisce? Non si fa riferimento ai lavori di risparmio energetico detraibili con percentuali non meno del 65%. No. Si fa riferimento ai lavori di ristrutturazione di un immobile detraibili al 50%. Appartengono a questa categoria le ristrutturazioni in senso stretto di un immobile, ma, anche, una miriade di interventi diversi, poiché, nel corso degli anni, sono stati ritenuti detraibili al 50% anche interventi che, in sostanza, riqualificavano energeticamente una abitazione, come ad esempio l’installazione di pannelli solari termici (per i quali è possibile usufruire anche di una detrazione al 65% o del Conto Termico, ma questa è un’altra storia), di pompe di calore, di impianti domotici e di impianti fotovoltaici di cui ci occupiamo in questo post.

Il portale, raggiungibile al seguente link https://ristrutturazioni2018.enea.it/  è stato creato ad hoc per gestire questo nuovo adempimento i cui natali si debbono alla legge di bilancio 2018. I dati raccolti consentiranno di avere un quadro davvero completo degli interventi volti al contenimento dei consumi energetici poiché quelli effettuati secondo le modalità della ristrutturazione classica in qualche modo sfuggivano alle maglie di chi da anni si occupa di contabilizzare il risparmio energetico prodotto da ogni singolo intervento (l’ENEA).

Ma come potrebbe pensarla un italiano in procinto di effettuare un intervento del genere? Molto probabilmente, chi deve affrontare un intervento del genere percepirà la comunicazione come un ulteriore aggravio burocratico e un fastidio. Se decide di procedere autonomamente, dovrà creare un account, inserire dei dati, temere che l’inserimento dei dati non sia stato corretto, ecc. ecc. Se invece decide di affidarsi ad una terza persona, chiedendo al suo tecnico di fiducia o al commercialista, probabilmente dovrà anche sostenere un costo extra non preventivato. E chi ha già effettuato i lavori? Non ci perdo molto a scomettere che molti non faranno nulla perché non sono a conoscenza del nuovo adempimento. Oppure, oppure verranno avvisati dai loro professionisti o commercialisti che, giustamente, chiederanno un compenso, seppur minimo, per notificare il lavoro sul portale.

Perché chiedere la notifica di lavori già effettuati? Perché non partire con questo nuovo adempimento dal 2019? Perché porre un obbligo retro-attivo quando il portale doveva essere on-line dall’inizio del 2018 e non ora? Domande legittime che il cittadino si pone quando si accorge che al solito le cose non funzionano come dovrebbero e aumentano gli oneri da sostenere.

Riflessioni a parte, chi ha realizzato un impianto fotovoltaico che deve fare? Può procedere autonomamente o affidarsi ad un intermediario. Innanzitutto, avrebbe dovuto dichiarare l’impianto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (in genere coincidente con il collaudo dell’impianto). Chi ha realizzato l’impianto prima dell’attivazione del portale ENEA avrebbe dovuto farlo entro il 18 febbraio 2019, cioè entro 90 giorni dalla data di attivazione del sito. In realtà, notizia recentissima, c’è tempo fino al 1° Aprile 2019. Cosa bisogna dichiarare?  I dati da inserire sono minimi (grazie a Dio):

  • dati anagrafici e di corrispondenza del beneficiario dell’intervento
  • dati identificativi dell’immobile: estremi catastali o indirizzo,
  • superficie utile calpestabile (perché?!?)
  • presunto anno di costruzione (uno potrebbe mettere anche 1200 e non cambierebbe nulla perché questo dato non servirà certo ad arricchire la voce del database relativa alla vetustà del patrimonio edilizio italiano poiché è una informazione molto opinabile in tanti casi e affidata al buon senso dell’utente che non ha o non dovrebbe avere le conoscenze per stimare l’anno di costruzione se non ne è a conoscenza)
  • destinazione d’uso dell’immobile e tipologia edificio

Dopo aver riportato queste notizie, bisogna scegliere tra i tipi di interventi in elenco, quello denominato impianti fotovoltaici

Cosa bisogna riportare? Pochissimi dati: potenza di picco, orientamento e tiltaggio, sito di installazione (tetto a falda, tetto piano, facciata verticale)

E se l’impianto è diviso su più falde? E se uno ha realizzato l’impianto nel giardino di casa, quindi su terreno? Dietro nostro interpello, l’ENEA ha risposto così il 27 novembre scorso (riporto testualmente la risposta):

Inserisca solo i dati presenti nel sito; Per descrivere l’intero 
impianto può inserire più righe attraverso il tasto “aggiungi nuovo 
impianto fotovoltaico” dividendo la potenza di picco dei moduli secondo 
il tipo di installazione.
Cordiali saluti.
GDL

Resta da capire come fare a inserire un impianto su terreno. Boh. (ho posto nuovamente il quesito al team ENEA che si occupa del portale e vi farò sapere)

E le batterie? Non devono essere dichiarate?

Un sistema di accumulo, anche se detraibile al 50%, non si deve dichiarare. In effetti, benché assimilati ad impianti di produzione di energia elettrica, essi, come ha ben chiarito il Mistero dello Sviluppo Economico e come è riportato alla pagina 4 della risposta n.8_del 19 settembre_2018 dell’Agenzia delle Entrate, non si possono ritenere un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico (il portale deve raccogliere i dati degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano un miglioramento del fabbisogno energetico dell’immobile).

E veniamo al capitolo sanzioni. Resta l’obbligo di effettuare la dichiarazione ma ad oggi il non farla non dovrebbe comportare la perdita del beneficio. Ci si aspetterebbe una sanzione per mancato adempimento obbligatorio, come suggerisce la logica e il buon senso, ma le cose non stanno proprio così e chi scrive le leggi, soprattutto quella di bilancio, si incarta e contorce normativamente parlando.

In effetti la Guida alle Detrazioni Fiscali dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 23 novembre scorso non riporta, tra le cause di decadenza, quella di non aver effettuato la comunicazione all’ENEA. D’altra parte, la legge di bilancio 2017 riporta all’art. 1 comma 2 (non mi chiedete più precisione per l’individuazione della riga di nostro interesse perché ci vorrebbe un google maps delle leggi per orientarsi: della serie scorrete la pagina fino a che vi imbattete in ciò che ci interessa) l’obbligo di trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni relative agli interventi effettuati ma nulla dice a proposito delle sanzioni. Staremo a vedere se, con nuovi provvedimenti, verrà sanzionato il mancato adempimento. Cosa fare? Nel dubbio suggerisco di procedere alla dichiarazione telematica.

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